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Mercoledì, 22 Febbraio 2012 15:06

Il nuovo Concordato

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Accordo di revisione del Concordato lateranense

Da tempo era avvertita l’esigenza di una “revisione” del Concordato del 1929 la cui inadeguatezza e il cui anacronismo si erano manifestati a seguito della promulgazione, nel 1948, della Costituzione della Repubblica e del Concilio Ecumenico Vaticano II (1960-1964).

Nell’ottobre del 1976 sia lo Stato italiano che la Santa Sede provvedevano a nominare due distinte commissioni paritetiche con l’incarico di stendere una bozza di revisione del Concordato.

Dopo un intenso lavoro diplomatico e circa otto anni di trattative ufficiali si perveniva in data 18 febbraio 1984 a Villa Madama, alla stipula di un Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, denominato Nuovo Concordato. Firmatari del nuovo documento furono Bettino Craxi, allora Presidente del Consiglio e il Segretario di Stato della Santa Sede, il cardinale Agostino Casaroli.

L’Accordo tuttora vigente, si compone di:

  • un Preambolo in cui si fa riferimento alle trasformazioni della società italiana a partire dallaCostituzione repubblicana e all’importanza del Concilio Vaticano II nella vita della Chiesa cattolica;
  • 14 articoli in cui sono concentrati i principi ispiratori dei nuovi rapporti tra Stato e Chiesa in Italia;
  • un Protocollo addizionale di 7 punti avente lo scopo di assicurare la migliore applicazione dei Patti Lateranensi e delle convenute modificazioni e di evitare ogni difficoltà di interpretazione.

Va notato che, anche se formalmente si parla di modificazioni, si tratta di fatto di un nuovo Concordato, ancorché sia intestato “Modificazioni al Concordato lateranense”. Formula, questa, che è valsa a contenere l’"Accordo" nell’ambito dei Patti Lateranensi ed a sottoporlo, per questa via, alla stessa disciplina di cui tali Patti godono ex art. 7 Cost., di modo che esso conserva la “copertura costituzionale” di cui godeva l’originario Concordato. In altre parole anche il nuovo Concordato non potrà essere modificato con legge ordinaria dello Stato a meno che non vi sia stato un previo accordo in tal senso con la Chiesa.

La rinnovazione che il Nuovo Concordato ha apportato a quello del 1929, si ripercuote sia nelle motivazioni di fondo che nei principi ispiratori. I Patti Lateranensi non avevano alle spalle una Costituzione “rigida” quale quella repubblicana del 1948, né le aperture intervenute nella Chiesa dopo il Concilio Vaticano II.

Ecco perché mentre il Concordato del Laterano costituì un passo verso la definizione della “questione romana”, quello del 1984 è stato, invece, un ulteriore passo verso migliori rapporti tra Stato e Chiesa.

Giustamente l’allora Presidente del Consiglio, On. Craxi, poteva affermare in Parlamento che l’Accordo costituiva una nuova fase nei rapporti tra Stato e Chiesa trasformando i c.d. “patti di unione” del passato in nuovi “patti di libertà e di cooperazione”, secondo le precisazioni date dal Concilio Vaticano II in ordine ai rapporti con la comunità politica (v. Costituzione Gaudium et Spes, n.76).

Il Nuovo Concordato si presenta, rispetto al precedente, in una forma più agile. Rispetto ai 45 articoli dell’Accordo del 1929, riscontriamo solo 14 articoli ove ritroviamo raggruppati pochi principi.

Da notare che diretta interlocutrice dello Stato italiano non è la Santa Sede, bensì la Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) che vede allargare le sue responsabilità e le sue competenze.

Rispetto a quello del 1929 il Concordato attuale presenta alcuni aspetti rivoluzionari:

“Neutralità” dello Stato in materia religiosa

L’abrogazione del principio della “religione cattolica come religione di Stato” viene a confermare la laicità dello Stato stesso in materia religiosa.

L’affermazione del principio in esame, consente:

  1. di attenuare la posizione di privilegio fino a quel momento attribuita alla religione cattolica rispetto alle altre confessioni religiose;
  2. di dare attuazione concreta al principio di uguaglianza delle confessioni religiose, sancito dall’art. 8 Cost.

D’altra parte, tale neutralità dello Stato, comporta anche una maggiore autonomia dell’organizzazione della Chiesa. L’art. 3 del Concordato sancisce, infatti, la piena libertà della Chiesa nelle nomine dell’organizzazione degli uffici ecclesiastici con il solo impegno di comunicare alle autorità civili le nomine avvenute negli uffici rilevanti per l’ordinamento giuridico italiano.

Nel punto 1 del Protocollo addizionale al nuovo Concordato è detto esplicitamente: “si considera non più in vigore il principio originariamente richiamato dai Patti lateranensi della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano”.

Questa dichiarazione comune dello Stato e della Santa Sede, costituisce una chiara affermazione se non proprio della laicità quando meno della neutralità dello Stato italiano in materia religiosa.

Essa vene a sancire ufficialmente la scomparsa dall’ordinamento giuridico italiano del principio del confessionismo statale che aveva informato il diritto ecclesiastico post-unitario anche dopo la promulgazione della Costituzione del 1948.

Col nuovo Concordato, infatti, si è abbandonato il principio della religione cattolica come religione dello Stato italiano, attenuando così quella posizione di privilegio, in passato riconosciuta alla religione cattolica rispetto agli altri culti.

Tale neutralità, non significa affatto “agnosticismo” perché l’Italia è uno stato sì neutrale, ma allo stesso tempo, non è indifferente rispetto alla rilevanza sociale del fenomeno religioso: non fa una propria scelta di fede, ma tiene conto delle ispirazioni ideali della comunità.

La laicità dello Stato italiano è sancita dal combinato disposto degli artt. 8, 19 e 20 della Cost. che garantiscono la neutralità dello Stato rispetto al fenomeno religioso.


Enti ecclesiastici e impegni finanziari dello Stato (art. 7)

Vengono a cadere tutta una serie di esenzioni e di privilegi accumulati dagli enti ecclesiastici. Viene riconosciuta personalità giuridica agli enti ecclesiastici con fine di religione e di culto esistenti in Italia; agli effetti delle leggi tributarie il fine di religione e di culto viene equiparato ai fini di beneficenza ed istruzione. Le attività diverse da quelle di culto sono invece soggette alle leggi dello stato ed al regime tributario ordinario. La regolamentazione della materia viene comunque demandata ad una commissione paritetica.

Disciplina del matrimonio cattolico (art. 8)

Il Concordato del 1929 riconosceva il matrimonio canonico quale sacramento e quindi ne sanciva il carattere indissolubile.

Il Nuovo Concordato, intervenuto dopo la emanazione, nel 1970, della legge sul divorzio, si limita a riconoscere effetti civili al matrimonio contratto secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile.

Le sentenze di nullità del matrimonio dei tribunali ecclesiastici non sono più indispensabili ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio canonico trascritto, potendo i coniugi avvalersi dell’art.2 della legge sul divorzio; possono essere dichiarate efficaci nello Stato con le stesse modalità e alle stesse condizioni previste per ogni altra sentenza straniera.


Istruzione religiosa

La novità di rilievo sta nel ribaltamento del concetto su cui fino a ieri si basava l’insegnamento religioso nella scuola pubblica.

Con l’art. 36 del Concordato del 1929 “l’insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica” era considerata “fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica” e considerato obbligatorio.

Con l’art. 9 del nuovo testo, lo Stato, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continua ad assicurare e garantire l’insegnamento della religione cattolica come materia ordinaria nelle scuole pubbliche (non universitarie) di ogni ordine e grado; è garantito, tuttavia, a tutti nel rispetto della libertà di coscienza, il diritto di non avvalersi dell’insegnamento predetto.

Leggi l'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede e le successive intese di attuazione

Salvo Celeste

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Letto 7352 volte Ultima modifica il Giovedì, 23 Febbraio 2012 17:15

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