La libertà religiosa Sotto il profilo soggettivo, la libertà di fede religiosa, garantita dall'articolo 19 della Costituzione, consiste nel diritto di tutti gli individui di "professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di darne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume". La libertà religiosa può definirsi più in generale come la libertà, garantita dallo Stato a ogni individuo, di scegliere la propria credenza in fatto di religione.